STATUTO “ASSOCIAZIONE DOCENTI EUROPEI” ASDOE
Art 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile è costituita l'Associazione culturale che assume il nome di Associazione Docenti Europei "ASDOE". Essa è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art 2
La sede legale è fissata in CASSINO FR, piazza Restagno 49.
Gli organi dell’Associazione possono comunque riunirsi anche in sedi diverse dalla sede legale. Il sito internet ufficiale dell’associazione è www.ASDOE.it L’associazione può, per il tramite dei suoi organi, dotarsi di sedi operative e consentire l’apertura di circoli che, pur operando in autonomia finanziaria, dovranno nominare un proprio direttivo, un presidente, adottare il presente statuto e corrispondere all’associazione una quota parte del tesseramento annuale secondo la relativa delibera del Consiglio direttivo.
SCOPI E FINALITÀ
Art 3
L’associazione è apartitica, fondata sull’osservanza delle regole democratiche ed ispirata al rispetto ed alla centralità della persona. Persegue i seguenti scopi:
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Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali;
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Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
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porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare, nelle varie attività ed espressioni un sollievo al proprio disagio;
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Promuovere ed organizzare incontri, scambi culturali, attività ricreative, esperienze sia didattiche che extra fra docenti ed educatori di vari paesi sia europei che extraeuropei.
Art. 4.
L'associazione ASDOE per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività educativo - didattiche, in particolare: a titolo esemplificativo, e non tassativo l'Associazione svilupperà:
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attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, videoteche, mostre virtuali e musei, proiezione di films e documentari culturali, proiezioni di films e documenti, concerti, video -lezione - concerti, tornei sportivi, attività educativo – didattiche per l’infanzia, giovani, adulti e diversamente abili.;
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iniziative ricreative: teatro e trattenimenti musicali, trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di films e documentari, seminari enogastronomici sul territorio locale , nazionale ed internazionale, ecc.
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attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro, ecc.
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attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento nelle scienze umanistiche, economiche, sociali, matematiche e tecnologiche; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca, ecc. attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
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attività sportive: promozione di attività sportive e creazioni di gruppi sportivi, ecc.
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attività editoriale: L’Associazione offre occasioni di incontri tra le persone attraverso la promozione e la diffusione della cultura in tutte le sue diverse manifestazioni, principalmente, dibattiti via internet tra i soci, attività di studio, incontri culturali e attività editoriali cartacee e digitali. La pubblicazione di una rivista bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche; interventi radio, televisione, multimedia, ecc. Produzione di filmati, cortometraggi anche in formato digitale.
Art 5
L’Associazione ASDOE non ha scopi di lucro. Eventuali proventi delle sue attività e delle quote associative, al netto delle spese, saranno utilizzati per ogni esigenza dovuta allo sviluppo delle attività stesse, o per sostenere iniziative di beneficenza.
Tutti gli incarichi assumibili all’interno dell’Associazione si intendono naturalmente a titolo gratuito. Nessun Socio può ricevere compensi per lo svolgimento dei propri compiti all’interno dell’Associazione.
Art 6
Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere la propria attività in rapporto con organismi ed enti pubblici e privati e potrà, a tal fine, stipulare accordi e convenzioni.
L'Associazione potrà aderire ed altre istituzioni a carattere scientifico o culturale con finalità analoghe alle proprie, nonché attuare forme di collaborazione con enti pubblici o privati, gruppi o associazioni.
Avvalendosi di risorse proprie o di finanziamenti di terzi, l’Associazione può svolgere erogare, predisporre e progettare ogni forma di servizio finalizzato al conseguimento dei suoi scopi.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Art 7
L’Associazione ASDOE è aperta a tutti i docenti interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, e a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali.
All'Associazione possono aderire persone fisiche, che avranno, in ogni caso, diritto ad un solo voto in assemblea. L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, ma essa impegna all'osservanza delle decisioni prese dagli Organi di essa in conformità alle competenze statutarie.
Art 8
L’Associazione è composta da:
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Soci Fondatori: sono coloro che l’hanno fondata costituendo il primo fondo comune; i loro nominativi sono indicati a fine dello stesso statuto dell’Associazione;
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Soci Onorari: sono coloro che, nello svolgimento della loro attività, hanno condiviso gli scopi dell’Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono equiparati ai soci ordinari.
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Soci Ordinari: sono coloro che, anche non impegnandosi in maniera sostanziale nelle attività organizzative dell’Associazione, ne condividono, solidalmente con gli altri soci, gli scopi e le iniziative. Versano una quota annuale
Art 9
La qualità di socio dà diritto al voto in Assemblea e di partecipare alle attività sociali. I Soci concorrono a determinare le attività dell’Associazione, e hanno il diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Tutti i soci hanno diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta al Presidente, il quale la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.
Art 10
I soci hanno il dovere di:
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osservare le regole interne dell’Associazione, ivi incluso il presente statuto;
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osservare le regole dettate dalle Istituzioni alle quali eventualmente l’Associazione aderisce;
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collaborare attivamente e con costanza alla vita dell’Associazione, nell’ambito delle responsabilità a ciascuno assegnate;
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difendere il buon nome dell’Associazione.
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versare la quota associativa annuale entro la scadenza indicata dal Consiglio Direttivo.
Art 11
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che presentano domanda scritta al Consiglio, dichiarando di aderire agli scopi e allo Statuto dell’Associazione.
L’ammontare della quota sociale annua viene determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Anche l’ammontare delle eventuali quote straordinarie volontarie è deciso dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione durante la prima Assemblea utile e sul sito della associazione.
Art 12
L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
Tutti i Soci sono tenuti al pagamento nella misura e nei termini previsti dal regolamento della quota sociale annua.
Tutti coloro che presentano domanda di iscrizione in qualunque giorno dell’anno sono tenuti al versamento della quota sociale relativa a tutto l’anno sociale.
Art 13
I soci cessano di appartenere all’Associazione:
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per decadenza: quando non partecipano senza giustificato motivo ad almeno tre assemblee ordinarie consecutive o vengano meno i requisiti di ammissione;
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per recesso: quando ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. Il recesso ha effetto, ai fini della contribuzione associativa, con lo scadere dell’anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima;
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per esclusione: quando incorrano in inadempienza al versamento delle quote di iscrizione annuale o agli altri obblighi derivanti dal presente Statuto, o quando si rendano responsabili di azioni disonorevoli per l’Associazione o a danno della stessa, o per condotta contraria al buon andamento del sodalizio.
Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo, che, prima di adottare la decisione definitiva, può adottare provvedimenti preliminari di avvertimento e/o convocare i soci interessati per un colloquio chiarificatore.
Art 14
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Art 15
Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art 16
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
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beni, immobili e mobili;
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contributi, donazioni e lasciti;
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rimborsi;
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attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
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ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art 17
Gli organi dell’Associazione sono:
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Assemblea dei soci;
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Consiglio direttivo;
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Presidente;
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Referenti di Istituto
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Collegio dei revisori;
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art 18
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
Potranno prendere parte all’Assemblea i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
Art 19
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Art 20
La convocazione va fatta con avviso pubblico sul sito internet www.ASDOE.it dell’associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’assemblea.
Art 21
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
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elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori;
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approva il bilancio preventivo e consuntivo;
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approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art 22
L’Assemblea normalmente delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti; nelle deliberazioni riguardanti persone o fatti personali si adotta lo scrutinio segreto. Quando la votazione avviene a scrutinio palese, gli astenuti non sono computati tra i votanti. Quando la votazione avviene a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle non sono incluse nel numero totale dei voti.
Art 23
Eventuali modifiche allo Statuto dell’Associazione ed eventuali provvedimenti di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo possono essere discussi ed approvati dall’Assemblea solo se posti all’ordine del giorno; per tali decisioni occorre il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, che rappresentino almeno i 2/3 dei soci.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dai 4/5 dei Soci.
IL PRESIDENTE
Art 24
Il presidente dura in carica due anni, è eletto dal Consiglio direttivo ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art 25
Il Consiglio direttivo è composto da almeno cinque membri (compreso il Presidente), eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni.
Art 26
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica. In caso di dimissione o morte o qualunque altra evenienza determini la surroga di un componente il Consiglio direttivo, al surrogato subentra il primo dei non eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo. Qualora decada o si dimetta un componente che riveste una carica nel Consiglio, tale carica viene riassegnata mediante elezioni interne al Consiglio stesso.
Le dimissioni o la cessazione della carica di oltre metà dei componenti e/o del Presidente comportano la decadenza del Consiglio Direttivo e la necessità di nuove elezioni.
Art 27
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato da:
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il Presidente
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da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata;
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richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
Art 28
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
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eleggere il Presidente;
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deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
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deliberare l’esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
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adottare ogni altra decisione (eventualmente anche disciplinare) in merito al comportamento dei Soci durante l’attività sociale;
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nominare i singoli referenti di Istituto;
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proporre all’Assemblea per l’approvazione la richiesta di eventuali quote addizionali a carattere volontario, da utilizzare per il finanziamento delle attività dell’Associazione;
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curare gli affari di straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto;
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fissare la data dell’Assemblea ordinaria annuale e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci secondo le modalità previste dal presente Statuto;
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programmare le attività dell’Associazione nel rispetto delle direttive dell’Assemblea;
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predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
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consultare i singoli referenti di Istituto;
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formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
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elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
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elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
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stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Gli atti predisposti dal Consiglio direttivo devono essere consultabili dai soci almeno 15 giorni prima della data di dell’assemblea dei soci.
IL REFERENTE DI ISTITUTO
Art 29
Vengono nominati dal Consiglio direttivo nella misura di uno per Istituto fra i docenti in organico nell’Istituto stesso, durano in carica due anni o fino alla scadenza del consiglio direttivo e hanno la funzione di:
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rappresentare l’associazione nell’Istituto scolastico;
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coordinare, promuovere e diffondere le attività dell’associazione;
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formulare proposte al Consiglio direttivo.
ORGANI DI CONTROLLO
Art 30
Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
CONTROVERSIE
Art 31
Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo, senza particolari prescrizioni di rito.
I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste del Presidente, dai primi due arbitri. La nomina del terzo componente, con funzioni di Presidente, verificatesi divergenze tra i due arbitri nominati dalle parti, sarà effettuata, su istanza dei due arbitri nominati dai contendenti, dal Presidente del Tribunale di Cassino.
La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente.
Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti
DISPOSIZIONI GENERALI
Art 32
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art 33
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art 34
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo settembre e terminano il 31 agosto.
Art 35
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo mediante votazione dell’Assemblea, secondo le modalità di cui all’Art 32.
Art 36
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
NORME TRANSITORIE
Art 37
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci Fondatori; esso dura in carica due anni.
Il presente statuto occupa sette pagine.
Cassino, 31 ottobre 2007